Art. 2.

      1. L'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e oggetto della legge). - 1. La Repubblica, in attuazione dei princìpi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato».